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Modalità
di revisione periodica dei veicoli per l'anno 2000
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Il Dipartimento dei Trasporti Terrestri (già denominato Motorizzazione Civile) con propria circolare ha dettato criteri, tempi e modalità per effettuare la revisione generale dei veicoli a motore e dei rimorchi per l'anno 2000. A partire dal 2000, diventa pienamente vigente quanto previsto dal Codice della Strada, che stabilisce che per le autovetture "la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia ''. Si precisa innanzitutto che: |
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Il mese entro
cui eseguire la revisione è quello corrispondente al mese di rilascio
della carta di circolazione; ciò non esclude quindi che la revisione possa
essere eseguita anche prima di quel termine;
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Per stabilire
se il veicolo è soggetto alla revisione occorre tenere conto dell'anno
di prima immatricolazione in Italia, che, in caso di veicoli reimmatricolati
(ritargati) probabilmente non coincide con l'anno di emissione della carta
di circolazione attuale; l'anno di emissione della carta di circolazione
originaria è comunque indicato sulla carta di circolazione attuale;
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Per i veicoli
che devono rinnovare la revisione, il mese di riferimento è quello in
cui è stata effettuata la revisione precedente;
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Le autovetture
ad uso privato, gli autocaravan, gli autocarri fino a 3,5 tonnellate,
non possono più circolare oltre il termine stabilito per la revisione
qualora questa non sia stata eseguita nel termine stesso, anche nel caso
in cui sia stata effettuata la prenotazione nei termini.
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Le modalità di revisione dei veicoli dall'anno 2000 sono le seguenti: Veicoli chiamati alla revisione: |
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tutti i veicoli sottoposti a revisione annuale, e cioè: a) autobus; b) autoveicoli (di qualunque categoria) di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate; c) rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate; d) autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente; e) autoambulanze. Sono esclusi dalla revisione
annuale i veicoli che siano stati immatricolati per la prima volta nell'anno
2000, ed anche i veicoli che, nell'anno 2000, siano stati sottoposti a
visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione
ai sensi dell'art. 75 del Codice della Strada
(ad esempio, "visita e prova" per reimmatricolazione di veicolo proveniente
dall'estero). |
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Devono inoltre sostenere la revisione nell'anno 2000 veicoli appartenenti alle seguenti categorie: f) autocarri e autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di cose, aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e quadricicli a motore immatricolati per la prima volta entro il 31.12.1996, con esclusione di quelli che siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione (art. 75 del Codice della Strada) nel corso del 1999 o lo saranno nel 2000, nonché di quelli sottoposti a revisione nel 1999 (ad esempio a seguito di incidente). g) autovetture ed autoveicoli per trasporto promiscuo non compresi nel punto d), autocaravan, immatricolati per la prima volta in un Paese della Comunità entro il 31 dicembre 1996, con esclusione di quelli che siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione (art. 75 del Codice della Strada) nel corso del 1999 o lo saranno nel 2000, nonché di quelli sottoposti a revisione nel 1999; h) rimorchi di massa complessiva non superiore a 3,5 t, immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 1996, con esclusione di quelli che siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione (art. 75 del Codice della Strada) nel corso del 1999 o lo saranno nel 2000, nonché di quelli sottoposti a revisione nel 1999. Pertanto, i veicoli appartenenti
alle categorie di cui alle lettere da f) ad h) che hanno effettuato la
revisione nel 1998 devono nuovamente eseguire la revisione nell'anno 2000.
Alla revisione sono anche obbligati tutti i veicoli che, essendovi tenuti,
non hanno eseguito la revisione negli anni precedenti; la loro circolazione
è quindi soggetta a sanzione. Non sono soggetti a revisione i motocicli
immatricolati dopo il 1963 (per quelli precedenti la revisione era obbligatoria
nel 1972), i motocarri, motoveicoli uso speciale o trasporto specifico
immatricolati dopo il 1985 (per quelli precedenti la revisione era obbligatoria
nel 1991). Se però, per il loro anno di immatricolazione, queste categorie
di motoveicoli erano soggette a revisione nelle scadenze indicate e non
l' hanno eseguita, l'obbligo permane e la loro circolazione è soggetta
a sanzione. |
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Non sono soggetti
a revisione i motocicli
immatricolati dopo il 1963 (per quelli precedenti la revisione era obbligatoria
nel 1972), i motocarri, motoveicoli uso speciale o trasporto specifico
immatricolati dopo il 1985 (per quelli precedenti la revisione era obbligatoria
nel 1991). Se però, per il loro anno di immatricolazione, queste categorie
di motoveicoli erano soggette a revisione nelle scadenze indicate e non
l' hanno eseguita, l'obbligo permane e la loro circolazione è soggetta
a sanzione. |
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Termine di scadenza della revisione la prima revisione va eseguita
entro lo stesso mese di rilascio della carta di circolazione, mentre il
rinnovo di revisione va eseguito entro il mese solare corrispondente a
quello in cui fu effettuata la precedente revisione. In entrambi i casi
occorre sempre tener presente se il veicolo è compreso fra quelli indicati
ai punti a), b), c) d) e) oppure f), g), h). |
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Dove effettuare la revisione per effettuare la revisione periodica ci si può rivolgere al Dipartimento dei Trasporti Terrestri ("Motorizzazione") per qualsiasi tipo di veicolo, mentre per la revisione periodica dei veicoli capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, ci si può rivolgere sia al Dipartimento dei Trasporti Terrestri sia ad officine convenzionate, la cui lista è disponibile presso gli Uffici Provinciali del Dipartimento e sul sito Internet del Ministero dei Trasporti (www.trasportinavigazione.it). Ai fini della revisione, può
essere effettuata la prenotazione, la quale se è eseguita entro il termine
stabilito per la revisione stessa, consente soltanto per i veicoli soggetti
a revisione annuale di circolare anche dopo la scadenza del termine e
fino al giorno stabilito per la visita e prova. Tale regola non si applica
agli altri veicoli. Si consiglia pertanto di provvedere con congruo anticipo
alla prenotazione della revisione, contattando anche più officine autorizzate. |
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Tariffa della revisione secondo quanto previsto con
decreto ministeriale, se si effettua la revisione presso il Dipartimento
dei Trasporti Terrestri, la tariffa prevista è di lire 50.000, il cui
importo deve essere versato sul conto corrente postale n. 9001 intestato
alla Direzione Generale della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione
- Roma. Qualora ci si rivolga ad un'officina convenzionata l'importo stabilito
è pari complessivamente a lire 71.200. |
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Oggetto della revisione va ricordato ai proprietari
dei veicoli di controllare con particolare attenzione, prima della revisione,
le seguenti parti inerenti alla sicurezza: freni, ruote, pneumatici, sterzo,
sospensioni, trasmissione, luci, segnalatore acustico, tergicristallo,
telaio, cinture di sicurezza, triangolo, nonché anche il rispetto dei
limiti di emissione allo scarico del motore sia per gli inquinanti che
per il rumore, ecc. Con circolare del 22 giugno 2000 la Motorizzazione
ha affermato l'obbligo di installazione delle cinture di sicurezza anteriori
e posteriori per tutte le autovetture immatricolate dopo il 15 giugno
1976 (se sono presenti gli attacchi anche se ricoperti da elementi interni
della carrozzeria). |
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Sanzioni l'omessa revisione implica
la sanzione amministrativa da un minimo di lire 242.400 ad un massimo
di lire 969.600, nonché il ritiro della carta di circolazione che implica
il divieto di circolare eccetto che, logicamente, per recarsi alla revisione
(art. 80 del codice della strada). Se la violazione
è rilevata in autostrada, è possibile procedere al fermo amministrativo,
che implica l'immediato trasferimento del veicolo in un luogo di custodia
del veicolo, determinato dagli agenti verbalizzanti. |
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FABBRIS
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